Antenne TV Sat

Informazioni e normative sugli Impianti DTT

L’impianto d’antenna nel corso dei decenni fino a oggi ha subito notevoli progressi, in parte dettati dall’evoluzione tecnologica e
in parte da criteri di sicurezza che hanno contribuito a definire la normativa di riferimento che determina lo stato dell’arte .
Oggi non è possibile non affidare a tecnici specializzati l’installazione dell’antenna TV e TV-SAT , gli impianti devono ottemperare alle continue esigenze delle nuove tecnologie . Il segnale che ricevono devono decodificarlo e trasmetterlo agli apparecchi elettronici di ultima generazione sempre più complessi e sofisticati in campo ricettivo.

Impianti a regola d'arte

Il 1968 vede la rivoluzione anche nel settore impianti, la legge 1° marzo 1968 n. 186 impone l’obbligo di realizzare gli impianti elettrici ed elettronici a regola d’arte

La predisposizione dell’impianto TV

Nel 1977 il Cei norma : Gli impianti centralizzati d’antenna: “Si ritiene necessario che al momento della impostazione di un qualunque progetto di edificio venga tenuto adeguatamente conto dell’impianto centralizzato d’antenna e delle esigenze ad esso connesse. Si dovrà quindi interpellare un esperto nel progetto di detti impianti per stabilire i percorsi migliori che dovranno seguire i cavi di distribuzione, le dimensioni delle canalette e dei vani adatti ad accogliere sia i cavi, sia gli organi di distribuzione e di amplificazione, nonché le strutture più adatte per l’installazione dell’antenna. “

La regola d’arte è ribadita dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (che ha sostituito la legge 46/90, abrogata ad eccezione degli articoli 8, 14, 16 come disposto dal comma 1, art. 3, del d.l. 300/06 convertito nella Legge 26 febbraio 2007, n. 17 ) ed estesa a tutti gli impianti tecnologici, prescindendo dalla tipologia degli edifici e finalizzando le prescrizioni alla sicurezza e alla funzionalità degli stessi, come già stabilito dalla ex legge 46/90. 
Gli impianti d’antenna, a tutti gli effetti, sono impianti di comunicazione. Sono impianti tecnologici per la ricezione di segnali radiodiffusi sia da trasmettitori terrestri, 
sia da satellite. Tali impianti rientrano nel raggruppamento definito dal legislatore come: ‘radiotelevisivi, antenne, elettronici in genere’. 
La responsabilità di dimostrare che un impianto è realizzato a regola d’arte, è in capo al responsabile tecnico della ditta che lo realizza. Quest’ultimo, infatti, deve rilasciare una Dichiarazione di Conformità che attesti la regola d’arte ai fini della sicurezza e della funzionalità. 
Un aiuto fondamentale per dimostrare
la regola d’arte è costituito dalle Norme Tecniche. L’applicazione delle regole tecniche definite nelle Norme, garantisce lo status di regola d’arte agli impianti così realizzati. 
Varie Norme si susseguono negli anni per stabilire ed emanare le linee e la guida CEI 100-7
fornisce, consigli ed esempi, per facilitare la corretta applicazione delle Norme di derivazione Internazionale. Nello specifico, queste Norme sono:
- CEI EN 60728-11, riguarda la sicurezza;
- CEI EN 60728-1, è riferita alla funzionalità. 
 

La nuova CEI-100-7 quarta edizione

Nella nuova edizione della Guida CEI 100-7, vengono rappresentate soluzioni d’impianti per la distribuzione dei segnali su diversi supporti: cavo coassiale, cavo a coppie simmetriche, cavo in fibra ottica. È stata, inoltre, inserita un’appendice che riporta notizie fondamentali sulle fibre ottiche. 
Il documento, che ha come titolo: ‘Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva’, introduce il nuovo criterio per la progettazione degli impianti d’antenna, inserito recentemente nei documenti IEC 
e CENELEC: si tratta del punto HNI (Home Network Interface). 
Viene introdotta la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali che, attraverso la HNI, entrano nell’appartamento; fissa così un punto esterno all’appartamento consentendo in tal modo la realizzazione della distribuzione interna in una fase successiva. 
In seguito potranno realizzarsi gli impianti interni, potendo garantire in ogni caso i livelli dei segnali alle prese d’utente, con la qualità prevista dalla Norma. 

Le caratteristiche dei segnali ricevuti

Allo scopo di ottimizzare la qualità dei segnali forniti alle prese d’utente, vengono definite le caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall’antenna 
Inoltre, sono state inserite nella Guida
le indicazioni necessarie per determinare
i livelli di campo elettromagnetico dei segnali ricevuti nella zona dove verrà installata l’antenna ricevente. Tali rilievi hanno lo scopo di stabilire quali siano definibili ‘segnali primari’ per essere distribuiti nell’impianto. Come impone
il DM 22-01-2013 (ex DM 11-11-2005)
che, in ottemperanza del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/03, Art. 209, comma 4) definisce le “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”. 

La sicurezza elettrica

Risulta significativa la precisazione inserita al paragrafo Generalità: “La protezione di
un impianto d’antenna non è scindibile da quella della struttura in cui è installato perche non è possibile evitare che un fulmine, che interessi la struttura, provochi danno anche all’impianto ricevente TV se non proteggendo la struttura stessa. In definitiva, l’impianto d’antenna non è che uno degli impianti interni della struttura e la protezione contro il fulmine riguarda l’intera struttura”. 

La sicurezza meccanica

La legge impone all’installatore il rilascio della dichiarazione di conformità per
quanto riguarda gli aspetti di Sicurezza
e Funzionalità. Per la sicurezza, esiste la sicurezza elettrica, ma anche la sicurezza
che coinvolge la parte aerea dell’impianto d’antenna: il tipo di supporto e il criterio di fissaggio risultano determinanti per garantire la tenuta fisica della struttura aerea con conseguente tutela delle persone e delle cose che potrebbero subire danni in seguito al cedimento e/o caduta di una parte o di tutta la struttura. 

Trattandosi di problematiche distinte dagli aspetti radioelettrici, la sicurezza meccanica viene rimandata alla consultazione della Guida CEI 100-140: Guida per la scelta e l’installazione dei sostegni d’antenna per la ricezione televisiva. 
 

La coesistenza DVb-T/LTE

La compatibilità elettromagnetica negli impianti d’antenna è trattata in modo esaustivo nella Guida 100-7. 

Particolare attenzione viene dedicata alle problematiche derivanti dalla coesistenza dei segnali DVB-T con i segnali LTE (Long Term Evolution) la telefonia mobile che dallo scorso 1° gennaio 2013 può fornire servizi Broadband sulla porzione di Banda V (791÷862 MHz), precedentemente utilizzata per i servizi televisivi trasmessi in modalità broadcast. 
Proprio in conseguenza all’introduzione della nuova tecnologia LTE, il Ministero
dello sviluppo Economico ha modificato il DM 11-11-2005 (Regole tecniche relative
agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione) sostituendolo con il nuovo DM 22 gennaio 2013, al quale è stato dedicato un articolo in questo stesso numero. 
Tornando alla Guida 100-7, vi sono descritte le motivazioni che impongono di inserire, fra l’antenna e il primo amplificatore di banda V, un filtro per eliminare le possibili interferenze derivanti dai segnali LTE. 
Lo scopo del filtro è assicurare l’eliminazione dei disturbi derivanti dai 
segnali LTE. I parametri principali del
filtro sono la massima attenuazione e ritardo di gruppo consentito nella banda passante, fino al canale 60 UHF. La minima attenuazione che deve essere introdotta per il segnale LTE, in particolare per i segnali generati dalla stazione base LTE cioè per le frequenze downlink. 
Per i nuovi impianti vengono descritti criteri di installazione per mitigare le interferenze. 
In una appendice del documento, sono riportati esempi e modalità di calcolo per determinare il tipo di filtro necessario
in funzione del livello dei segnali 
DVB-T ricevuti e del livello dei segnali LTE che ‘NON’ si intende far ‘entrare’ nell’amplificatore. 

Diritto d’antenna e predisposizione di spazi installativi

In Italia la più significativa delle leggi
per gli impianti d’antenna è il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. Questo Decreto stabilisce regole per gli impianti
di comunicazione: in pratica tali impianti, oltre a dover essere garantiti sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità, devono essere realizzati nel rispetto del Decreto Legislativo 259/03, lo stesso che rimanda ad un Decreto applicativo per definire le regole per gli impianti d’antenna. 

ne consegue che gli impianti d’antenna e di comunicazione, a differenza degli impianti elettrici, devono possedere una caratteristica ulteriore, cioè caratteristiche tali da garantire: […] i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica […]. (cfr. Decreto Legislativo 259/03, Art.3, comma 1). 
Per tale motivo l’applicazione delle linee guida e della regola d’arte nella realizzazione degli impianti di antenna e telecomunicazioni devono possedere requisiti di modularità che possano adeguarsi alle varie esigenze del consumatore finale , cosa che non sempre è rispettata in fase di progettazione. 
Progettare e costruire o ristrutturare edifici dotati di spazi installativi e predisposizioni per gli impianti di comunicazione aventi le caratteristiche suggerite nelle Guide sopracitate, assicurerebbe il pieno rispetto della legislazione oltre al sicuro soddisfacimento degli utilizzatori finali degli impianti.

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